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Giudice di pace: solo un partecipante con i titoli richiesti

Foto © Acri In Rete
Portavoce Sindaco - Acri
L'Amministrazione Comunale ricostruisce la storia relativa alla nomina di un dipendente all’interno dell’ufficio del Giudice di pace e non esclude di adire le vie giudiziarie contro uno dei dipendenti visto che l'intervento dell'Anac  è stato causato da dichiarazioni non sussistenti da parte del concorrente. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 avente ad oggetto “ revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici del giudice di pace”,  dispone, all’articolo 1, la soppressione degli uffici del Giudice di pace, consentendo, pero’, ai Comuni interessati di avanzare istanza di mantenimento con accollo dei relativi oneri. Con delibera del consiglio comunale n. 13 del 21.3.2013 il Comune di Acri ha richiesto il mantenimento degli uffici facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo che riguarda dipendenti di ruolo con contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato e non si tratta di nuove assunzioni. Il Responsabile del settore risorse umane, al fine di verificare l’interesse del personale ad essere allocato presso i suddetti uffici, avviava una manifestazione di interesse alla quale partecipavano, per la categoria contrattuale D, n. 3 dipendenti (tra cui lo stesso responsabile delle risorse umane). I titoli di studio richiesti erano la laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti.
Tale procedura, a seguito di segnalazione di uno dei partecipanti all’Anac, veniva interessata da una pronuncia della stessa,  nella quale si evidenziava la violazione del dovere di astensione da parte del Responsabile del settore risorse umane ed una indebita restrizione dei requisiti di equipollenza richiesti per la categoria contrattuale D. Un dipendente partecipante alla selezione indicava di essere in possesso della laurea in servizi sociali dallo stesso considerata equipollente a quella di scienze politiche, nonche’ dichiarava, nel ricorso gerachico e nella segnalazione all’Anac, di avere maggiore anzianita’ di servizio, confondendo l’anzianita’ di servizio complessiva rispetto all’anzianita’ di servizio nella categoria contrattuale D.
A seguito della suddetta pronuncia dell’Anac, il segretario generale, procedeva ad aprire procedimento disciplinare nei confronti del Responsabile del settore risorse umane, nonche’ ad assegnare il procedimento ad altro titolare di posizione organizzativa per l’annullamento in autotutela della suddetta manifestazione di interesse e ad avviare nuova procedura selettiva, alla quale il responsabile del settore risorse umane (unico tra il personale di ruolo – a tempo determinato e non – in possesso della laurea in giurisprudenza ) non partecipava. Agli esiti di tale nuova procedura selettiva, alla quale partecipavano n. 2 dipendenti comunali in possesso di lauree dichiarate equipollenti a scienze politiche, emergeva, da certificazione richiesta alle Universita’ presso le quali risultava conseguito il diploma di laurea ed al Miur, l’insussistenza di qualsiasi forma di equipollenza e/o equiparazione dei titoli di laurea posseduti dai partecipanti rispetto alla laurea in scienze politiche.
Pertanto, alla luce della suddetta certificazione e verificato dai fascicoli personali dei dipendenti del Comune che nessuno risultava in possesso di lauree in economia e commercio, scienze politiche e/o equipollenti, ma solo un dipendente in possesso della laurea in giurisprudenza ( il sopracitato responsabile del settore risorse umane ), l’Ente con la delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione 2016 affidava al settore affari generali il servizio di gestione amministrativa degli uffici del giudice di pace, assegnandogli le relative risorse umane. Nessun secondo fine, quindi, tenendo conto che nessun vantaggio, economico e non, deriva da tale assegnazione. Giova rimarcare che tale situazione e’ stata determinata da dichiarazioni di equipollenza e/o equiparazione rese e risultate non sussistenti come da certificazioni acquisite e, per tali dichiarazioni, si procedera’ alle segnalazioni alle Autorita’ Giudiziarie per le ipotesi di reato che vi saranno ascritte.

PUBBLICATO 31/08/2016





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