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A proposito della Legge 482/99 sulle minoranze linguistiche

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Gennaro De Cicco
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Durante la XII legislatura presentati quattro progetti di legge per tutelare, in generale, le minoranze linguistiche presenti nel territorio italiano. Fra i progetti di legge più significativi: quelli d’iniziativa del Deputato Mario Brunetti (Rifondazione comunista) del 15/04/ 1994, del Senatore Teresio Delfino (PPI) “Norme in tutela dei patrimoni linguistici regionali” del 30/6/1994 e della Senatrice Antonella Bruno Ganeri (Pogr. Feder.) “Tutela dei patrimoni linguistici regionali” del 30/06/1994. L’iter legislativo per avere una legge per le minoranze linguistiche storiche si conclude con la XIII legislatura, allorquando l’impegno del ministro Katia Belillo ha fatto sì che l’Italia potesse avere il 25 novembre del 1999 una legge quadro di tutela delle minoranze linguistiche storiche. La legge n. 482, Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 Dicembre 1999, dopo aver assorbito nel suo iter parlamentare molte altre proposte legislative, fra cui una del Senatore Cesare Marini (Rinnovamento Italiano) n. 2082, presentata in data 5 febbraio 1997, diventa finalmente legge. Diventano, quindi legge, le norme sulle minoranze linguistiche, dopo che il Senato ha approvato, in via definitiva, il provvedimento varato dalla Camera nel giugno del 1998. Un insieme di disposizioni attese da diversi decenni, che prevedono l’impegno dello Stato a valorizzare il patrimonio linguistico e culturale di tutti i cittadini. Dopo la delimitazione degli ambiti territoriali, da parte delle Amministrazioni provinciali, fulcro dell’intervento sarà la scuola. Nelle materne, nelle elementari e medie si potrà fare ricorso alle lingue protette, come strumento di insegnamento, su richiesta delle famiglie interessate. Con decreto del Presidente della Repubblica del Maggio 2001, n. 345, viene emanato il regolamento di attuazione della legge 15 Dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, senza il quale non sarebbe possibile l’ampliamento delle attività, che mirano alla salvaguardia del patrimonio locale. Precedentemente all’ emanazione della 482/99, ogni tentativo di approvazione legislativa, in materia di tutela delle minoranze linguistiche, entrava in conflitto con le norme relative alla materia scolastica. Il permanere dell’orientamento della Corte Costituzione sul principio della riserva statale, maturava tra i legislatori la convinzione che una razionale soluzione al problema della tutela delle minoranze linguistiche passava attraverso l’intervento legislativo statale, capace di legiferare su orientamenti in materia scolastica non obbligatori, ma facoltativi, capaci di superare problematiche di carattere finanziario e organizzativo. E la rimozione nelle varie proposte legislative del concetto per alcune minoranze dell’introduzioni del cosiddetto “bilinguismo totale” e altre questioni che non permettevano di risolvere i nodi parlamentari. Gli articoli 4/5/6 definivano i criteri d’intervento all’interno di una valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, capace di promuovere la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 482/99. Foto: On. Sen. Cesare Marini (Permise in sede parlamentare che una sua proposta legislativa venisse assorbita per far sì che la 482/99 potesse continuare l’ iter di approvazione legislativa definitivo).

PUBBLICATO 28/01/2024 | © Riproduzione Riservata



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