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Far West

Foto © Acri In Rete
Giuseppe Donato
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Li hanno abbattuti a colpi di smerigliatrice angolare, presi a sassate, a martellate, a fucilate, a colpi di pistola, incendiati, posti sotto sequestro e dissequestrati, coperti con i sacchi della spazzatura per coprire quello che sembrerebbe (ma non lo è!) un display luminoso con la scritta minacciosa ATTIVO. Il tutto nell’attesa di un provvedimento che ne determinasse definitivamente la regolamentazione, per non svicolare dall’utilizzo primario che anima le richieste di installazione degli autovelox: la sicurezza stradale.
A sfoltire l’ingarbugliato cespuglio che si è generato a partire dall’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (1° gennaio 1993) è intervenuta di recente la Cassazione emanando l’Ordinanza n. 10505/2024, con la quale gli Ermellini hanno inteso dissipare i dubbi generatisi sulle procedure di approvazione e omologazione delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità dei veicoli in transito sui differenti tratti stradali.
A testimonianza dell’intricato rebus normativo, arricchito nel corso degli anni da svariati provvedimenti di natura giuridico-amministrativa, la stessa Cassazione al secondo comma del punto 3 dell’Ordinanza di cui sopra attribuisce un’indiscutibile genuinità alla questione definendola “obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, per come dà atto anche la sentenza qui impugnata) e di rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale”.
Da ciò lo status di Ordinanza attribuito al provvedimento, anziché Sentenza, per effetto della decisione assunta in camera di consiglio e non in udienza pubblica, senza nulla togliere quindi al carattere decisorio della stessa Ordinanza che di fatto stabilisce l’infondatezza del ricorso presentato dal Comune di Treviso alla sentenza di Appello, emessa dal Tribunale di Treviso, con la quale si confermava la legittimità della pronuncia di primo grado (Giudice di Pace).
Tre gradi di giudizio per un verbale di accertamento che contestava l’attraversamento di una tangenziale con limite di velocità di 90 km/h (dall’Ordinanza si evince che il veicolo viaggiava ad una velocità di 97 km/h, quindi verosimilmente superando il limite di 2 km/h al netto della tolleranza di 5 km/h)!
Confortante (o sconfortante a seconda dei punti di vista) risulta il fatto che il resistente in giudizio e quindi controricorrente sia un avvocato veneto “rappresentato e difeso da se stesso”, assurto agli onori della cronaca per aver assestato in contemporanea un sonoro ceffone alla farraginosa burocrazia italica e al fantastico mondo degli autovelox, la cui installazione viene richiesta per garantire la sicurezza sulle strade e non certo per stimolare eventuali e indesiderati appetiti di funzionari ministeriali in pensione o di ex appartenenti alle forze dell’ordine. 
E come concluderebbe il celeberrimo Corrado Mantoni in arte Corrado: “E non finisce qui...”     

- Scarica l'ordinanza

PUBBLICATO 20/05/2024 | © Riproduzione Riservata



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