COMUNICATO STAMPA Letto 1120

Impianto eolico Serra la capra. Il Tar respinge il ricorso. I ricorrenti andranno avanti


Foto © Acri In Rete



Pubblicata oggi, 25.02.2025, la sentenza del TAR CZ (la n. 392/2025) sul ricorso promosso dai sottoscritti cittadini contro la pala eolica di Serra La Capra. L’esito è stato che i ricorsi (patrocinio dell’ avv. Alessandro Caruso Frezza), con cui è stato impugnato il silenzio-assenso sulle istanze PAS del 26.02.2021 e del 24.5.2021 presentate dalla EWT ITALIA DEVELOPMET srl, sono stati dichiarati inammissibili.
Ciò perché, secondo i Giudici del TAR, non si ebbe un provvedimento da parte del Comune che poteva essere impugnato direttamente, come invece impugnato, ma un mero atto privato, che il Comune avrebbe potuto porre nel nulla, accertandone le illegittimità, solo entro un anno dal 24.06.2021 (cosa non fatta) e non dopo.
Né i sottoscritti ricorrenti avrebbero potuto sollecitare, come fatto il 18.01.2024, il Comune a verificare la legittimità o meno di quel mero atto privato, perché era già decorso un anno da quanto quell’atto privato (PAS ritenuta equivalente alla SCIA), che ha consentito alla EWT ITALIA DEVELOPMENT srl di iniziare i lavori solo nel maggio 2023 (cioè quasi due anni dopo), si era avuto.
Da qui il rigetto anche della richiesta di ordinare al Comune di Acri di effettuare quell’attività di controllo della legittimità o meno della pala eolica di Serra La Capra. Come dire: nessuno si è ad oggi pronunciato nel merito della legittimità o meno di quella pala eolica, né il Comune, né il TAR, sicchè essa rimane “legittima” solo perché nessuno ne ha verificato la sua legittimità o meno! Rimangono le prerogative della Procura della Repubblica, che il TAR ha lasciato intatte, e rimane il preannunciato appello al Consiglio di Stato, giacchè – come ci ha riferito il nostro avvocato – fra le altre cose da censurare, vi è che i Giudici del TAR non hanno fatto riferimento alcuno né spiegato perché mai non dovesse trovare applicazione il neo- introdotto (febbraio 2023) co. 7 bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, là dove qualifica la PAS come provvedimento da impugnare direttamente, dopo l’avvenuta pubblicazione sul BURC dell’avvenuto suo perfezionamento (pubblicazione che nel caso concreto non vi è mai stata).
Dunque, per il momento, brava la EWT ITALIA DEVELOPMENT s.r.l., che, per evitare che i ricorrenti sapessero per tempo e che lo stesso Comune intervenisse, per tempo e su loro sollecitazione, e facesse i controlli dovuti, ha atteso, prima di iniziare i lavori, quasi due anni, lasciando tutto nascosto. Brava, dunque, ma solo per il momento. La battaglia, anzi la guerra legale e presso la pubblica opinione, prosegue e proseguirà.

PUBBLICATO 25/02/2025  |  © Riproduzione Riservata

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