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Mancata convocazione del Consiglio Comunale. La Prefettura ammonisce il presidente dell’assise

Foto © Acri In Rete
Roberto Saporito
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Da una parte i consiglieri comunali di minoranza, dall’altra il presidente dell’assise.
I primi che chiedono la convocazione della seduta, su trasporto scolastico e sicurezza degli edifici scolastici, il secondo che prende tempo.
Ed allora la Prefettura invia una nota al presidente del consiglio, Mario Fusaro. “Si fa riferimento alla nota con cui i consiglieri di minoranza hanno segnalato la mancata convocazione del consiglio di codesto comune.
Ciò posto e qualora non già provveduto, si osserva che l’articolo 39, comma 2, del Decreto legislativo 267/2000, prescrive che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
Al presidente del consiglio spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio, nella sua totalità, la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno.
La norma e la giurisprudenza, tuttavia, configurano la possibilità per il presidente del consiglio comunale, di procedere alla convocazione dell’organo assembleare per la trattazione da parte del consiglio delle questioni richieste, senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni, da parte del consiglio stesso.
Nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 42 del citato testo unico, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale.”
 

PUBBLICATO 01/11/2017 | © Riproduzione Riservata





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