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La sindrome di Procuste

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Rossella Iaquinta
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Visto i reiterati tentativi di farci apparire per quelli che non siamo riteniamo doveroso un minimo di replica e puntualizzazione a coloro i quali si definiscono “Innovatori della Politica”, non fosse altro per doveroso rispetto verso chi condivide con noi un insieme di comuni idealità.
A proposito dell’istituzione dell’Ufficio legale corre l’obbligo precisare a chi, ancora una volta, continua a fare demagogia sugli gli incarichi legali che, sebbene l’intenzione dell’Amministrazione fosse quella di verificare la fattibilità di un avviso pubblico rivolto al reclutamento di tre avvocati esperti in diritto amministrativo, civile e penale l’ufficio legale non è stato realizzato, per come chiaramente evidenziato nelle linee programmatiche, in quanto il metodo della short list introdotto dal commissario straordinario per il reclutamento degli avvocati, ha dimostrato un notevole risparmio di costi per l’Ente.
In ragione di ciò è apparso utile ed opportuno, sin dall’insediamento, continuare ad avvalersi del suddetto sistema non rivestendo, al momento, più carattere di necessità avendo già ottenuto rispetto al passato un consistente abbattimento dei costi ed oggi, ancor più necessario, considerato lo stato di dissesto dell’ente. Invero, come criterio di carattere generale, gli incarichi vengono affidati seguendo il predetto metodo, a professionisti suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, periodicamente aggiornati, pubblicati sul proprio sito istituzionale.
In ossequio a tale procedura vengono, sistematicamente, inviate richieste di preventivo arrivando ad interpellare fino a 10 professionisti (il doppio di quanto previsti nel bando) tra cui svolgere la valutazione comparativa. In taluni casi, data la delicatezza dell’incarico e/o la particolarità della materia, invero, si è proceduto alla scelta diretta del contraente (rectius: professionista) senza che ciò possa autorizzare chicchessia a ventilare l’ipotesi di “eccessiva discrezionalità”.
Siffatte ipotesi, infatti, non solo sono previste dal bando ma rispondono ad esigenza di opportunità (come nel caso di conferma del legale che ha curato, con proficuo risultato per l’ente, il precedente grado di giudizio) o di chi ha maturato una particolare esperienza in talune materie. L’affidamento, dunque, trova –sempre- fonte e ratio nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio), di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento o specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.
In questi casi, e solo in questi, l’affidamento diretto (conforme, peraltro, ai principi di cui all’art. 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza) al medesimo professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico.
Si ricorda, per eccesso di zelo, (ma del resto sono dati facilmente reperibili sul sito dell’Ente) che in siffatte fattispecie proprio a tutela dell’Ente è stato richiesto, nella redazione del preventivo, sempre un abbattimento significativo delle tariffe.
Del resto, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è chiaramente indicata nel bando.
Dunque nessun passo indietro da parte del Sindaco e dell’amministrazione ma più semplicemente un allineamento a quelle che sono le linee guida previste dal Bando in perfetta coerenza con i principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.
Evidentemente, quanto infondatamente addotto dimostra l’approssimazione, in un’epoca in cui non possiamo nemmeno nasconderci dietro la scusa dell’ignoranza, con cui ci si avvicina alla gestione della res pubblica sempre con spirito critico e mai propositivo, perennemente impegnati nell’atavica caccia alle streghe, in preda alla totale isteria e senza la benchè minima conoscenza delle argomentazioni di cui si discute o forse malaguratamente affetti dalla sindrome di Procuste, esempi di competitività negativa!

PUBBLICATO 12/03/2019 | © Riproduzione Riservata



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