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Covid19. Nuova ordinanza del Presidente Santelli. Fino al 7 ottobre ancora chiuse sale da ballo e discoteche

Foto © Acri In Rete
Redazione
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Fino a tutto il 7 ottobre 2020 sono confermate:
1. Tutte le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia già adottate con l’Ordinanza n. 59/2020, incluse le disposizioni conseguenti al censimento obbligatorio degli spostamenti, da intendersi aggiornate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;
2. Le limitazioni e le disposizioni inerenti gli spostamenti per le persone fisiche che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale - con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, secondo quanto già disposto con l’Ordinanza n. 60/2020, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come confermate ed integrate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati, tenendo conto altresì della circolare del Ministero della Salute prot. 28333-27/08/2020-DGPRE concernente le “misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia in seguito alla mobilità di equipe chirurgiche verso e da Paesi a rischio”.
3. La sospensione delle attività presso le discoteche, sale da ballo, esercizi pubblici o stabilimenti assimilabili, che determinino situazioni di assembramento non controllabili, già fissata nell’Ordinanza n. 61/2020;
4. Le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, in allegato 4 all’Ordinanza n. 63/2020, rinvenibile anche in allegato D al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.
5. L’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza 6 interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto delle misure igieniche di prevenzione;
6. Il mandato alle Aziende Sanitarie Provinciali, in coordinamento con le altre istituzioni preposte, per l’esecuzione delle predette misure, nonché delle relative azioni di controllo e verifica circa il rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, con particolare riferimento agli esercizi pubblici, alle aree pubbliche e alle attività ivi esercitate, che per la loro natura possano dar luogo a potenziali assembramenti, quali ad esempio eventi e cerimonie.

PUBBLICATO 09/09/2020 | © Riproduzione Riservata





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