COMUNICATO STAMPA Letto 3356  |    Stampa articolo

Il TAR non accoglie l’istanza cautelare

Foto © Acri In Rete
Alessandro Caruso Frezza
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Egregio Direttore di Acrinrete,
faccio seguito a quanto dalla Vostra testata pubblicato nell’articolo di cui all’oggetto ed alla richiesta dei miei Assistiti in tal senso, per chiedere di rettificare l’informazione data alla pubblica opinione.
In primo luogo: NON vi è stata alcuna sentenza, cioè una decisione nel merito, ma una mera ordinanza cautelare. Infatti il 24 gennaio u.s. si è solo svolta l’udienza cautelare, NON l’udienza di discussione nel merito del ricorso. Quindi è errato fare intendere con la frase “Il TAR non accoglie il ricorso” che si sia avuta la decisione definitiva. Correttamente si sarebbe dovuto e si deve scrivere: “Il TAR non accoglie l’istanza cautelare”.
Siamo solo alle prime battute del contenzioso, non al suo esito finale. L’udienza per la discussione nel merito del ricorso NON è stata ancora fissata dal TAR.
E’ solo quando essa si svolgerà che si potrà avere una sentenza.
E solo allora si potrà dire e scrivere di rigetto o di accoglimento del ricorso, NON prima.
In secondo luogo: NON vi è stato alcun pronunciamento sulla legittimità o meno di assentire con il silenzio.-assenso il predetto impianto eolico, perché su tal punto il TAR nulla ha detto. L’istanza cautelare dei miei Assistiti è stata respinta solo per asserita carenza del periculum in mora, cioè di pericolo di un danno grave ed irreparabile in attesa della decisione definitiva di 1° grado, ovvero il pericolo del riversamento dei terreni sciolti sulle loro proprietà. E’ rimasta, d’altra parte, salva la facoltà di riproporre l’istanza cautelare, allorquando quel riversamento ci sarà, avendo così precisato il TAR: “non è dato riscontrare, almeno all’attualità, il paventato rischio di dilavamento”. Quindi è errato scrivere come avete scritto: “Tutto in regola”.
Correttamente si sarebbe dovuto scrivere e si deve scrivere: “Si dovrà attendere la sentenza per sapere se sia tutto in regola o no” o tacere del tutto a tal riguardo.
Infatti nulla hanno ancora detto i Giudici del TAR sulla questione cruciale e centrale: il Comune di Acri poteva o non poteva legittimamente assentire con la procedura del tacito assenso ciò che ha assentito o vi era la necessità di valutare tutti gli impatti ambientali con un provvedimento espresso o in Conferenza di servizi?
E’ vero “l’impianto può essere realizzato”, ma solo provvisoriamente.
E con rischio e pericolo che ne venga disposto lo smantellamento.
La “patata bollente della Sila” è infatti passata ora alla EWT ITALIA DEVELOMPMENT s.r.l. e alla EWIND 30 s.r.l..
Sono le predette società a dover scegliere: completare l’impianto e rischiare che esso venga smantellato alla sentenza definitiva del TAR o aspettare tale sentenza?
Presto della vicenda verrà ancora interessata la Procura della Repubblica di Cosenza, giacchè, dai documenti stessi prodotti dalle predette società dinanzi al TAR, è emerso che gli scavi del mese di maggio 2023 sono avvenuti senza il rispetto delle prescrizioni date dalla Soprintendenza Archeologia, Beni Culturali e Paesaggio di Cosenza nel proprio provvedimento del 7.06.2021, rimasto, appunto, totalmente inosservato.

PUBBLICATO 27/01/2024 | © Riproduzione Riservata



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