Femminicidio. Esistere e resistere
Simona Cozzetto
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Il 7 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Non è passata inosservata la tempistica con cui il testo è stato approvato e diffuso, a ridosso evidentemente della ricorrenza dell'8 marzo Giornata internazionale della Donna. Il Governo come d'abitudine ha accompagnato la misura con un comunicato stampa che riepiloga e sintetizza i punti salienti della novità. In particolare, si sottoliena che il testo appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne. A tal proposito si introduce la nuova fattispecie penale di “femminicidio” che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo. In particolare, si prevede che sia punito con tale pena “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto. Il testo è stato subito accolto con favore dalla Senatrice Valeria Valente ex presidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio nella XVIII legislatura che ha affermato: "Il disegno di legge che introduce il reato di femminicidio, appena approvato dal Governo, è un testo dirompente e coraggioso, che avrà effetti sul piano culturale, prima ancora che su quello penale. Perché, finalmente, nomina un fenomeno nel Codice penale – quello delle donne uccise dagli uomini in quanto donne, nell’ambito di una storica sperequazione di potere – e aiuta i giudici a riconoscerlo. È ciò che abbiamo sempre chiesto." Citando testualmente la bozza del provvedimento "al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: dopo l’articolo 577, è inserito il seguente: «Articolo 577-bis (Femminicidio) Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»; all’articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»; all’articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»; all’articolo 593-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»; all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter), è inserito il seguente: «5-ter.1) se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità;»; all’articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»; all’articolo 612-ter, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.». 1) Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale. Il DDL sul femminicidio prevede inoltre: l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso; specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio; il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice; nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari; interviene inoltre sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso; introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali; rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023; estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio; introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale. Viene specificato che l’intervento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
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PUBBLICATO 30/05/2025 | © Riproduzione Riservata

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