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Maltrattamenti in famiglia. È necessario ristabilire la verità degli eventi

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Angelo Romano
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Riceviamo e pubblichiamo una nota della difesa della parte civile in merito all’articolo apparso sulla nostra testata il 3 marzo 2026, firmato degli avvocati Pierluigi Pugliese e Nicola Feraudo, contenente alcune precisazioni sulla vicenda giudiziaria.
In relazione all’articolo apparso su alcuni media locali in data 03.03.2026, a firma dell’avv. Nicola Feraudo, la difesa di parte civile ritiene doveroso evidenziare alcune inesattezze contenute nel commento del difensore dell’imputato, le quali rendono quantomeno improprio il tono trionfalistico adottato dal collega.
Il tribunale di Cosenza, all’esito del giudizio di primo grado, ha assolto l’imputato con formula dubitativa e non con formula ampia, come invece lasciato intendere dall’articolo.
La decisione, tra l’altro, non è collimante con la richiesta avanzata dalla difesa dell’imputato di assoluzione per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto. Difatti il tribunale ha statuito, inaspettatamente, che “il fatto non costituisce reato” (ergo il fatto sussiste ma è assente uno degli elementi tipici della fattispecie).  
Particolare di non poca importanza e probabilmente sfuggito all’avv. Nicola Feraudo per la sua assenza in sede di discussione processuale.
In ogni caso, la pubblicazione in questione risulta essere priva di interesse pubblico, giacché non soddisfa alcuna esigenza conoscitiva per la collettività, dal momento in cui non coinvolge soggetti di pubblico rilievo né tantomeno riguarda fatti idonei a generare allarme sociale.
In mancanza di un’esigenza conoscitiva per la collettività (presupposto essenziale del diritto di cronaca) non si comprende, infatti, il motivo reale dell’articolo pubblicato.
Se si è ritenuto comunque di rendere pubblica la vicenda, sarebbe stato corretto rappresentarla nella sua interezza, specificando a tal fine che l’assistito dell’avv. Feraudo, in data 19.01.2026, è stato condannato dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Cosenza alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per fatti connessi e oggettivamente collegati, in ordine ai reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e violazione del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna (sebbene la sentenza, anche in questo caso, non sia ancora definitiva).
Il presente intervento è reso al solo fine di restituire ai lettori un quadro integrale della vicenda, nel rispetto delle parti coinvolte e del diritto della collettività a una corretta e integrale informazione.

PUBBLICATO 05/03/2026 | © Riproduzione Riservata



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