Il Consiglio Comunale non può tenersi
Consiglieri di Minoranza
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I sottoscritti consiglieri comunali di Acri, in relazione all’avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria Prot. n. 17867 del 25/09/2019 per il 30/09/2019 ore 18.00 e, in seconda convocazione, per il 2/10/2019 ore 18.00, nonché dell’avviso di integrazione dei punti all’ordine del giorno Prot. n. 17897 del 25/09/2019, comunicati a mezzo pec entrambi in data 25/09/2019, che per comodità espositiva si allegano,
PREMETTONO - ai sensi dell’art. 36, comma 4 del Regolamento, il Consiglio Comunale, “è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dello Stato”; - il successivo comma 5 stabilisce che “il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta tale dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, o sia richiesta dal sindaco o da un quinto dei consiglieri ai sensi del primo comma del precedente art. 25”. Ciò premesso, OSSERVANO quanto segue: - i punti all’ordine del giorno contenuti nell’avviso di convocazione del Consiglio comunale e della richiamata integrazione sono relativi a provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto, e come tali devono essere trattati in adunanza ordinaria; - non può ritenersi sussistente il carattere straordinario dell’adunanza atteso che la data del 30/09/2019 è stata stabilita in sede di Conferenza dei Capi gruppo tenutasi il 16/09/2019 senza che in tale occasione il Presidente abbia ritenuto procedere alla convocazione straordinaria del Consiglio; - in ogni caso, il Vice Presidente, che è colui che ha proceduto alla convocazione del Consiglio a seguito delle dimissioni del Presidente, ove avesse inteso attribuire alla seduta così come convocata carattere di straordinarietà, avrebbe dovuto necessariamente sentire preventivamente la Conferenza dei Capi gruppo. Cosa che non è avvenuta; - l’adunanza straordinaria del Consiglio nemmeno è stata richiesta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri. Sul punto, si osserva come la nota Prot. n. 17781 del 24/09/2019 inoltrata dal Sindaco al Vice Presidente del Consiglio non possa ritenersi come richiesta di convocazione del Consiglio in adunanza straordinaria, sia perché non fa espresso riferimento alla straordinarietà richiamata dal comma 5 dell’art. 36 del Regolamento sia, soprattutto, perché tale nota si concretizza in un sollecito a dare seguito a quanto già deciso in sede di Conferenza dei Capi gruppo del 16/09/2019. I sottoscritti, dunque, ECCEPISCONO come l’adunanza del Consiglio così come convocato per la data odierna abbia carattere ordinario non ravvisandosi alcuno dei presupposti prescritti dal Regolamento affinchè possa attribuirsi ad essa natura straordinaria. Ne consegue che la locuzione “straordinaria” che si rinviene nell’avviso di convocazione e nella sua integrazione del 25/09/2019 altro non è che un espediente per raggirare le norme contenute nel Regolamento, che riproducono le previsioni contenute nel T.U.E.L., al fine di non inficiare di nullità la convocazione medesima, la quale è stata fatta in violazione dei termini di cui all’art. 39, comma 1, dello stesso Regolamento. Non avendo, pertanto, l’adunanza del Consiglio Comunale carattere straordinario, risulta non osservato il termine per la convocazione di cui all’art. 39, comma 1, del Regolamento (5 giorni liberi prima della riunione), cosicchè l’avviso comunicato il 25/09/2019 si appalesa illegittimo e, conseguentemente, nullo. Quanto sopra osservato ed eccepito, avendo – giova ribadirlo – l’adunanza del Consiglio Comunale così come convocato carattere ordinario, i sottoscritti, nell’invocare il rispetto delle regole e del principio di legalità, INTIMANO E DIFFIDANO il Vice Presidente a non tenere il Consiglio convocato per la data odierna così da non incorrere nelle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, con espressa riserva di ogni azione. |
PUBBLICATO 30/09/2019
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