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Covid19, nuova Ordinanza della Presidente. Misurazione della temperatura corporea per chi entra in negozi ed uffici


Foto © Acri In Rete



La riapertura delle scuole ed il numero dei contagi che non diminuisce, ha indotto la Governatrice Santelli ad emanare una nuova Ordinanza.
In aggiunta alle misure già fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti fino a tutto il 7 ottobre 2020:
- disporre l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
- confermare il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione;
- disporre, a modifica di quanto previsto in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020 come integrato dall’Ordinanza n. 58/2020, per tutte le Attività Economiche, Produttive e Ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente per gli adempimenti consequenziali;
- dare mandato alle forze di polizia locale, comunali e provinciali, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti, di rafforzare le attività di controllo e verifica delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure vigenti, applicando le sanzioni in conformità a quanto previsto 4 ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

PUBBLICATO 25/09/2020  |  © Riproduzione Riservata

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