OPINIONE Letto 61

Una parola può fare la differenza! consenso o dissenso?


Foto © Acri In Rete



Sembra solo un problema linguistico ma in realtà non lo è. Il testo del ddl sullo stupro, già approvato a novembre scorso dalla Camera all’unanimità, è stato presentato al Senato dalla leghista Giulia Buongiorno con delle “opportune” modifiche: sparisce la parola consenso per far posto alla parola dissenso e viene ridotta la pena per i reati sessuali. Così una piccola parola quale dissenso continua ad essere scritta, come un marchio indelebile, sulla pelle sanguinante di ogni donna che ha la colpa di SUBIRE violenza sessuale, di essere stuprata. NON BASTA DIRE NO. DEVI DIMOSTRARLO! Ancora una volta la dignità della donna è calpestata e ne sono calpestati i diritti. Siamo arrabbiati/e, indignati/e, sconcertati/e. Non abbiamo parole. Il 19 novembre 2025 la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità ( con 227 voti favorevoli ) la proposta di legge che riscrive l’articolo 609 bis del codice penale per meglio tutelare l’autodeterminazione sessuale. La proposta di legge stabilisce come senza “consenso libero e attuale” potrà configurarsi il reato di violenza sessuale. «Senza il consenso libero e attuale e’ stupro» Chiunque compia, faccia compiere ovvero subire atti sessuali ad un altro individuo in assenza di “consenso libero e attuale“ e’ punito con la pena della reclusione da sei a dodici anni. Il consenso deve essere: •⁠ ⁠esplicito e volontario, non presunto o dedotto da comportamenti ambigui; •⁠ ⁠attuale, valido al momento in cui l’atto sessuale avviene; •⁠ ⁠libero, privo di coercizione, intimidazione, manipolazione o incapacità di intendere e di volere. Il testo passa al Senato. La senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, in data 22 gennaio 2026, presenta in commissione Giustizia del Senato ( da lei stessa presieduta ) una nuova formulazione del ddl sulla violenza sessuale: il riferimento al “consenso libero e attuale“ scompare e al suo posto viene introdotto il principio del “dissenso“ secondo il quale è violenza sessuale solo se la vittima ha espresso o manifestato contrarietà. Vengono ridefinite le pene: nel caso di violenza sessuale “semplice” e’ prevista la reclusione da 4 a 10 anni, nel caso ci siano minacce o violenza, abuso di autorità o se si approfitta dell’inferiorità fisica/psichica della vittima rimane la pena da 6 a 12 anni prevista dal testo votato all’unanimità in prima lettura. La proposta della senatrice/avvocato Bongiorno è poco chiara e grave, prestandosi ad interpretazioni che porterebbero, di fatto, a favorire il carnefice che potrebbe difendersi dichiarando “non mi ha detto di no“ , e a costringere la vittima a dover dimostrare perché non ha reagito o perché non ha detto un no abbastanza deciso, ignorando tutti i contesti in cui una persona non riesce a dire no: paure, pressioni, abitudini, manipolazioni, situazioni sbilanciate. Con “consenso libero e attuale“ nel testo di legge il consenso deve venire espresso apertamente, quindi qualunque azione commessa senza espressione di consenso è da considerarsi non consensuale. Nella riformulazione della Bongiorno è il “dissenso“ a dover venire espresso apertamente, quindi qualunque azione commessa senza espressione di aperto dissenso è da considerarsi consensuale. In sostanza: •⁠ ⁠necessitando del “consenso“ , in assenza di sì niente è lecito; •⁠ ⁠necessitando del “dissenso” , in assenza di no tutto è lecito.

PUBBLICATO 26/01/2026  |  © Riproduzione Riservata




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