Si fa presto a dire "chat"
Giovanni Cicchitelli
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Da qualche giorno pressoché tutti i media, e non solo quelli della c.d. “tv commerciale”, non fanno altro che parlare della presunta liason tra il dirigente scolastico (in prova) Sabrina Quaresima e l’alunno del Liceo Statale “Eugenio Montale” di Roma, al settimo posto per valore nella Capitale. La vicenda in sé, a parte gli aspetti pruriginosi della “non notizia”, è poco interessante e non penalmente rilevante, se si esclude il clamore mediatico che fa “vendere” le Tv ed i giornali.
Tuttavia, la vicenda fornisce lo spunto per discutere di un problema pratico: giacché parrebbe (il condizionale è d’obbligo) siano state diffuse le chat di WhatsApp pretesamente scambiate tra i due ipotetici amanti, che valore hanno dette chat nel processo penale, in quello civile e/o nel procedimento disciplinare? Pare anche che il Garante per la Privacy ne abbia bloccato la diffusione e che il dirigente scolastico abbia affermato che esse siano state manipolate. L’evoluzione tecnologica ha visto affiancarsi ai tradizionali SMS (short message service) ed MMS (multimedia messaging service) moltissime applicazioni di messaggistica istantanea, tra le quali è divenuta di comune uso WhatsApp Messenger (meglio nota semplicemente come “WhatsApp”); pertanto, era fisiologico che gli scambi di messaggi, prima o poi, sarebbero finiti nei processi della crisi coniugale (separazioni e/o divorzi), nonché in quelli penali, o nelle questioni disciplinari. Anzitutto, un chiarimento: è principio consolidato ormai che per “comunicazione” debba necessariamente includersi anche quella telematica; pertanto la chat di WhatsApp è equiparata alla corrispondenza privata che, in quanto tale, non può essere divulgata all’esterno, ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione, che sancisce il diritto alla segretezza della corrispondenza: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.” I messaggi di Whatsapp, se inoltrati a una cerchia chiusa di partecipanti, come appunto nelle chat private, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile e chi rivela a terzi il contenuto della chat o del gruppo WhatsApp commette un reato, quello di violazione del segreto della corrispondenza, comportamento che è appunto punito penalmente dal codice agli artt. 616, 617, 617-septies del c.p. Quando i messaggi WhatsApp hanno contenuti per i quali potrebbero entrare in un processo penale (o talvolta civile), superano il segreto della corrispondenza, perché, ad esempio, tramite essi si ritiene siano stati commessi reati (ad es. dalle molestie telefoniche agli atti persecutori, per capirci), rispetto ai quali la tutela della “segretezza” viene meno. Ebbene, molto recentemente, la V Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 17552 del 10/03/2021, depositata il 06/05/2021, è tornata sul punto: “i messaggi ‘WhatsApp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica. Deve però osservarsi che, per quanto la registrazione, anche fotografica, di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, l’utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall’acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 - dep. 2/02/2016, Pepi, Rv. 265624). Occorre cioè controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato. La validità di tale forma di acquisizione è stata anche affrontata dalla I Sez. della S.C. la quale, con la sentenza n. 21731 del 20.02.2019 ha stabilito che, qualora non sia in corso un’attività di captazione delle comunicazioni (c.d. intercettazione), il testo di un sms, fotografato dalla Polizia Giudiziaria (es.: i Carabinieri che raccolgono una denuncia-querela) sul display dell’apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto, ha natura di documento la cui corrispondenza all’originale è asseverata dalla qualifica soggettiva dell’agente che effettua la riproduzione, ed è, pertanto, utilizzabile anche in assenza del sequestro dell’apparecchio (nella fattispecie, inoltre, sottolineavano i Giudici di legittimità come anche altri elementi – quali i tabulati telefonici – confermavano l’attendibilità della prova documentale de qua). Al di fuori delle succitate ipotesi, le chat di WhatsApp sono inutilizzabili nei processi, specie in quelli penali, dove la garanzia dell’imputato è massima. |
PUBBLICATO 01/04/2022 | © Riproduzione Riservata

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