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Autovelox Corigliano. Il giudice annulla la multa

Foto © Acri In Rete
Redazione
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Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro con sentenza pubblicata in data odierna ha accolto l’opposizione avverso il verbale per eccesso di velocità elevato dalla Polizia Provinciale di Cosenza e rilevata con apparecchiatura a postazione fissa (Tutor) sulla Strada Provinciale 253 nel tratto “Cantinella-Sibari” e viceversa.
A difendere le ragioni dell’automobilista, a cui erano stati anche decurtati 3 punti dalla patente di guida, è stato l’avvocato Maurizio Feraudo di Acri il quale ha sostenuto la illegittimità della multa per essere stata la rilevazione effettuata con apparecchiatura fissa su un tratto stradale non dotato di banchina su entrambi i sensi di marcia.
Il Giudice, facendo proprie le motivazioni poste dall’avv. Feraudo a sostegno del ricorso, le quali poggiano su un consolidato principio affermato in più occasioni della Corte di Cassazione, ha sostenuto che la banchi-na costituisce requisito imprescindibile affinchè su una strada extraurbana secondaria possano essere installati apparecchi di rilevazione della velocità con postazione fissa previa autorizzazione del Prefetto.
Ha ritenuto, quindi, che il decreto prefettizio non poteva essere applicato su quel tratto che “non ha le caratteristiche di strada dove non può essere effettuata la contestazione immediata dell’infrazione” e dove, pertanto, la violazione sarebbe dovuta essere immediatamente contestata così come previsto dall’art. 201, comma 1, del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace ha ritenuto, inoltre, che essendo stata la velocità rilevata con Tutor, e dunque con misurazione in due momenti diversi, rispettivamente alla “Porta di Entrata” e alla “Porta di uscita”, i cartelli stradali recanti la dicitura “ATTIVO controllo elettronico della velocità media” sono inidonei in quanto posizionati in corrispondenza della sola “porta di ingresso” e non anche di quella di “uscita, disorientando così l’automobilista il quale, facendo affidamento sulla presenza di autovelox tradizionale a rilevazione istantanea, viene tratto in errore dal tranello della Pubblica Amministrazione."
Ulteriore motivo di illegittimità è stato individuato dal Giudice nella omessa indicazione nel verbale dell’orario di “uscita” cosìcchè “al giudicante non è dato sapere come la Provincia abbia determinato la velocità media contestata nel verbale impugnato”.

PUBBLICATO 08/11/2023 | © Riproduzione Riservata





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